Regio decreto 1156/1938
Art. 17 — Misura degli assegni in relazione alla posizione amministrativa delle navi
Art. 17. Misura degli assegni in relazione alla posizione amministrativa delle navi. 1. - Gli assegni personali sono corrisposti nei casi e nella misura stabilita dalle tabelle annesse al presente regolamento. Ciascuna tabella contiene le norme particolari che regolano la corresponsione degli assegni in essa contemplati. Le tabelle indicano anche le misure degli assegni in relazione alle varie posizioni amministrative delle navi. Quando non vi e' nessuna particolare indicazione, gli assegni si riferiscono alla posizione di armamento. In quest'ultimo caso: a) per la posizione di riserva, gli assegni di armamento sono ridotti a meta' per gli ufficiali e ad otto decimi per i sottufficiali e militari del C.R.E.M.; b) per le posizioni di disponibilita' e allestimento, gli assegni di armamento sono ridotti a quattro decimi per i sottufficiali e militari del C.R.E.M.;
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1156/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.