Regio decreto 596/1938
Art. 5 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 5
Art. 5. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 5) (R. decreto-legge 12 novembre 1936-XIV, n. 2179, art. 4). Nell'arma dei carabinieri Reali un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma di cui all'art. 3, n. 1°, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lett. b) del n. 1° dell'art. 2 e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1°, lett. a). Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali a norma dei nn. 2°, 3° e 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera b) dei nn. 2° e 4° dell'art. 2, ed i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a) dei nn. 2° e 4° dell'art. 2. Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra e' anche compreso, per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento, di cui all'art. 2, n. 2°, lettera c). Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente e' devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera b) del 3° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera a) del predetto n. 3°. Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto o eccedenza di una, con un corrispondente aumento o una corrispondente diminuzione dell'altra: fermo restando, pero', che il numero totale delle nomine, per ciascun'arma o corpo, deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, la forza a ruolo prevista per ogni singolo, anno.
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