Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 596/1938Art. 4
Regio decreto 596/1938

Art. 4 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 4

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/4parte di Regio decreto 596/1938
Art. 4. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 4) All'atto dell'ammissione alle accademie militari i sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi; il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. Qualora debbano cessare dalla qualita' di allievi dei corsi, i detti sottufficiali sono reintegrati nel loro grado e il tempo trascorso nelle accademie; computato nell'anzianita' di grado da sottufficiale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 596/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.