Regio decreto 596/1938
Art. 29 — R. decreto legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 3
Art. 29. (R. decreto legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 3). In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2, n. 2°, lett. c), per gli anni 1935, 1936, 1937 e 1938 la meta' dei posti che, in apllicazione dei commi quarto e quinto dell'art. 5, sono etentualmente destinati al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dai subalterni di complemento, e' riservata ai subalterni di complemento che alla data del 1° novembre 1934-XIII si trovavano in servizio nelle colonie, avendo compiuto o venendo successivamente a compiere almeno cinque anni di effettivo servizio militare dei quali non meno di due nelle colonie col grado di ufficiale. Per tali subalterni il servizio, come sopra prestato, e' considerato titolo sufficiente, indipendentemente dal titolo di studio eventualmente posseduto, per poter prendere parte nell'apposito concorso per titoli ed esami indicato nell'art. 2, n. 2°, lettera c). Quelli tra i subalterni anzidetti, che superano il concorso di cui al precedente comma, sono nominati, in ordine di merito, sottotenenti in servizio permanente di seguito ai subalterni muniti di titolo di studio di cui al secondo comma dell'art. 6. I sottotenenti di cui al comma precedente conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione. Coloro che non superino i corsi di applicazione conseguono avanzamento, se prescelti, dopo quattro anni di grado, ma hanno la carriera limitata al grado di capitano.
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