Regio decreto 596/1938
Art. 28 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1 commi 4° e 5° , art. 2, comma 5°
Art. 28. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1 commi 4° e 5° , art. 2, comma 5°). (R. decreto-legge 2 giugno 1936-X1V, n. 1172). (R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, art. 4). I limiti di eta', per la nomina ad ufficiale in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati: a) di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; b) di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922; c) di 5 anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale al 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; d) di 5 anni per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari. Gli aumenti di cui sopra non si cumulano tra loro, ma, singolarmente, si cumulano con quello di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
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