Regio decreto 596/1938
Art. 11 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 12
Art. 11. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 12). I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianita', appartenenti alle categorie indicate negli. articoli 2, 3 e 12, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti. Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianita' relativa degli allievi delle accademie nonche' dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi o partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi o sessioni successive.
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