Regio decreto 596/1938
Art. 10 — R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, art. 1
Art. 10. (R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, art. 1). Nel ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.) i subalterni da assegnare annualmente per completarne il ruolo sono tratti - con le norme stabilite dal regolamento e nella proporzione fissata dal Ministro per la guerra - in parte dai subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in parte dai sergenti maggiori e marescialli specializzati che prestino servizio presso l'Istituto geografico militare da almeno sette anni ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un corso pratico presso il suddetto Istituto. Gli ufficiali provenienti dai sottufficiali non possono ricoprire piu' di un quarto dei posti complessivi del ruolo I.G.M. e hanno la carriera limitata al grado di capitano. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali non frequentano i corsi di cui all'art. 7 e, se prescelti per l'avanzamento, sono promossi tenenti dopo quattro anni di grado.
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