Regio decreto 329/1938
Art. 67 — Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso all'autorita' g…
Art. 67. Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza. Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.
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