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Regio decreto 329/1938

Art. 66 — Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso t…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/66parte di Regio decreto 329/1938
Art. 66 Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione. Le decisioni di riforma, pronunciate dai consigli di leva o commissioni mobili sul conto di inscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate. Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermita' di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo. Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo anticipato sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 181, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.

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