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Regio decreto 329/1938

Art. 166 — Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una pu…

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Art. 166. Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione. Il congedamento dei graduati di truppa e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la camera di punizione, puo' essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante gli ultimi tre mesi. I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato ai sensi dell'art. 110, altrettanti giorni quanti furono quelli dal ritardo della presentazione.

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