Regio decreto 329/1938
Art. 165 — Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, cons…
Art. 165. Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare. Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
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