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Regio decreto 329/1938

Art. 159 — I militari graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i graduti di truppa del personale di …

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/159parte di Regio decreto 329/1938
Art. 159. I militari graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i graduti di truppa del personale di governo, degli stabilimenti militari di pena, o istituti militari di correzione e di rieducazione, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, o maniscalchi, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio purche' non abbiano oltrepassato il 35° anno di eta' ed assumano una nuova ferma di tre anni. I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purche' riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri reali nel decreto luogotenenziale del 6 aprile 1919, n. 495 e per le altre armi nella sezione IV del presente capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

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