Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 329/1938Art. 158
Regio decreto 329/1938

Art. 158 — I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qu…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/158parte di Regio decreto 329/1938
Art. 158. I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qualita' di raffermati con premio, e sono ammessi al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito. Essi conservano il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme con premio gia' compiute e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi gia' compiuti di quella rafferma.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 157 Art. 159 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.