Regio decreto 329/1938
Art. 117 — In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle arm…
Art. 117. In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.