Regio decreto 329/1938
Art. 116 — Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il dispo…
Art. 116. Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 114 e 115) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.
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