Regio decreto 2616/1937
Art. 7 — L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 7. L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2616/1937 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.