Regio decreto 2616/1937
Art. 6 — Spetta al Comitato dei sindaci: a) stabilire d'accordo con il Consiglio, la forma dei bilanci e delle situazi…
Art. 6. Spetta al Comitato dei sindaci: a) stabilire d'accordo con il Consiglio, la forma dei bilanci e delle situazioni; b) esaminare almeno ogni bimestre i libri contabili tenuti dall'ufficio cassa ufficiali per accertare la bonta' del metodo di scrittura e la esattezza delle registrazioni; c) fare frequenti ed improvvise ricognizioni dei titoli e valori; d) verificare l'adempimento delle disposizioni contenute nella legge e regolamento della Cassa ufficiali; e) rivedere il bilancio e farne la relativa relazione; f) assistere, quando lo ritengano opportuno, alle riunioni del Consiglio; g) fare inserire nei verbali del Consiglio le infrazioni sulla gestione amministrativo-contabile da essi eventualmente riscontrate in sede di verifica.
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