Regio decreto 1706/1937
Art. 45 — La denunzia all'Autorita' giudiziaria dei reati previsti nei due precedenti articoli puo' essere fatta tanto …
Art. 45. La denunzia all'Autorita' giudiziaria dei reati previsti nei due precedenti articoli puo' essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.
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