Regio decreto 1706/1937
Art. 44 — Sono puniti con le pene stabilite nel primo comma dell'art
Art. 44. Sono puniti con le pene stabilite nel primo comma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i direttori, sindaci, commissari straordinari, membri dei Comitati di sorveglianza, liquidatori e commissari liquidatori che contravvengano alle disposizioni degli articoli 38 e 65 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, per quanto concerne le obbligazioni e gli atti di compravendita con l'azienda che i medesimi amministrano o dirigono o sorvegliano. Alle stesse pene sono soggetti gli amministratori i quali violino il disposto del comma 2° dell'art. 10 del presente Testo unico ovvero contraggano obbligazioni con l'azienda senza l'osservanza di quanto e' prescritto nel comma terzo del medesimo art. 10.
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