Regio decreto 1826/1937
Art. 8 — Ai liberi professionisti di cui alla lettera b) dell'art
Art. 8. Ai liberi professionisti di cui alla lettera b) dell'art. 4 e agli avvocati o procuratori laureati indicati nella lettera d) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1°febbraio 1937-XV, n. 395, puo' essere attribuito il grado di: a) tenente; b) capitano, qualora abbiano un minimo di esercizio professionale di anni quindici, se avvocati, e di anni diciotto, procuratori laureati in giurisprudenza c) maggiore, qualora: siano professori di diritto, incaricati in una Regia universita' del Regno da almeno cinque anni; abbiano, negli altri casi, un minimo di esercizio professionale di anni diciotto, se avvocati, e di anni venti, se procuratori laureati in giurisprudenza) e superino, in entrambi i casi, apposito esperimento; d) tenente colonnello, qualora: siano professori di diritto, incaricati in una Regia universita' del Regno da almeno dieci anni; abbiano, negli altri casi, un minimo di esercizio professionale di anni venti, se avvocati, e di anni ventidue, se procuratori laureati in giurisprudenza, e superino, in entrambi i casi, apposito esperimento. Il limite minimo di servizio professionale richiesto per i gradi di Capitano, maggiore (eccettuati, per questo grado, i professori incaricati di cui alla precedente c) e tenente colonnello, e' ridotto di anni quattro per coloro che furono ufficiali del disciolto corpo della giustizia militare, per i funzionari delle amministrazioni militari indicati alla lettera d) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del 11 decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395 e per coloro che prestarono per almeno due anni lodevole servizio come magistrati presso i tribunali militari, o superarono l'esame di ammissione per la iscrizione nell'albo degli avvocati, o siano liberi docenti nelle Regie Universita' o istituti parificati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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