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Regio decreto 1826/1937

Art. 7 — Per le ammissioni prevedute dalle lettere a) e b) degli articoli 4 e 5 del R

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/7parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 7. Per le ammissioni prevedute dalle lettere a) e b) degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, hanno la precedenza i magistrati e i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria.

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