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Regio decreto 1826/1937

Art. 34 — Gli ufficiali provenienti dai liberi professionisti non possono essere assegnati ad uffici giudiziari militar…

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Art. 34. Gli ufficiali provenienti dai liberi professionisti non possono essere assegnati ad uffici giudiziari militari aventi giurisdizione sui Comuni ove essi hanno esercitato la loro profusione nell'ultimo biennio.

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