Regio decreto 1826/1937
Art. 34 — Gli ufficiali provenienti dai liberi professionisti non possono essere assegnati ad uffici giudiziari militar…
Art. 34. Gli ufficiali provenienti dai liberi professionisti non possono essere assegnati ad uffici giudiziari militari aventi giurisdizione sui Comuni ove essi hanno esercitato la loro profusione nell'ultimo biennio.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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