Regio decreto 1826/1937
Art. 33 — Per l'applicazione dell'art
Art. 33. Per l'applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra; di concerto, rispettivamente, con il Ministro per la marina e per l'aeronautica nel caso che l'ufficiale nominato appartenga all'una, o all'altra di queste forze armate.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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