Regio decreto 2135/1936
Art. 3 — Salvo quanto dispone il precedente art
Art. 3. Salvo quanto dispone il precedente art. 2, qualora ad anno scolastico cominciato venga a mancare per qualsiasi motivo l'insegnante di una disciplina, il Ministero ha facolta' di provvedervi mediante la nomina di un incaricato per la durata inferiore ad un anno. Nessun posto di ruolo prati essere lasciato vacante per un periodo di tempo superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Ministero della marina.
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