Regio decreto 2135/1936
Art. 2 — Quando le esigenze didattiche lo consiglino e' in facolta' del Comando dell'Accademia di proporre al Minister…
Art. 2. Quando le esigenze didattiche lo consiglino e' in facolta' del Comando dell'Accademia di proporre al Ministero della marina che siano affidati incarichi di insegnamento a personale estraneo ai ruoli della Regia accademia navale nel limite di quattro insegnanti, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 16 maggio 1932, numero 595. L'incarico e' dato con decreto Ministeriale per la durata dell'anno scolastico e puo' essere confermato anno per anno, su proposta del Comando dell'Accademia.
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