Regio decreto 1040/1936
Art. 14 — a) Tutti i soci effettivi, ufficiali in S.P.E., eccettuati gli ufficiali della M
Art. 14. a) Tutti i soci effettivi, ufficiali in S.P.E., eccettuati gli ufficiali della M. V. S. N. non residenti in Roma, versano la seguente quota mensile: ufficiali inferiori L. 1; ufficiali superiori L. 2; ufficiali generali L. 3. b) Tutti i soci effettivi residenti in Roma versano in aggiunta la seguente quota mensile: ufficiali inferiori L. 4; ufficiali superiori L. 5; ufficiali generali L. 6. c) 1 soci aggregati versano una quota mensile di L. 5.
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