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Regio decreto 1040/1936

Art. 13 — La tassa di ammissione e' di L

ELI /it/regio-decreto/1936/04/27/1040/art/13parte di Regio decreto 1040/1936
Art. 13. La tassa di ammissione e' di L. 100 pagabile in venti rate mensili da L. 5. Per gli ufficiali di cui all'art. 10 (soci aggregati) la tassa di ammissione e' ridotta a L. 50 da versare in dieci rate mensili da L. 5. Sono esenti da detta tassa: a) i soci onorari; b) gli ufficiali non in S.P.E. soci effettivi del cessato Circolo ufficiali di terra e di mare in Roma, alla data del 1° ottobre 1934.

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