Regio decreto 484/1936
Art. 95 — Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possegga i requisiti vo…
Art. 95. Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possegga i requisiti voluti dai precedenti articoli e prendono altresi' in esame: a) le annotazioni risultanti dal foglio matricolare (stato di servizio) e le note caratteristiche; b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici; c) le informazioni, che devono essere richieste al comandante dell'unita' ospedaliera od ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio ed attitudine pratica ai vari servizi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.