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Regio decreto 484/1936

Art. 95 — Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possegga i requisiti vo…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/95parte di Regio decreto 484/1936
Art. 95. Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possegga i requisiti voluti dai precedenti articoli e prendono altresi' in esame: a) le annotazioni risultanti dal foglio matricolare (stato di servizio) e le note caratteristiche; b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici; c) le informazioni, che devono essere richieste al comandante dell'unita' ospedaliera od ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio ed attitudine pratica ai vari servizi.

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