Regio decreto 484/1936
Art. 94 — I requisiti indicati ai comma b), c) e d), dell'art
Art. 94. I requisiti indicati ai comma b), c) e d), dell'art. 91, saranno accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici. L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente art. 92, sara' effettuato con apposito esame, secondo i programmi che il Ministero della guerra stabilisce per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento in analoghe condizioni. Spetta al presidente del Comitato centro di mobilitazione di disporre per gli esami ed esperimenti di cui al primo comma e per l'esame indicato alla lettera c) dell'art. 92, secondo i programmi suaccennati e le norme che saranno stabilite dal Comitato centrale. Detti esami avranno luogo dinanzi ad apposita Commissione di cinque membri, nominata dal presidente suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione, che abbiano competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della C.R.I., une medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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