Regio decreto 484/1936
Art. 6 — I riformati, di cui al comma 1° (lettera b), del precedente articolo, per essere ammessi, oltre a possedere l…
Art. 6. I riformati, di cui al comma 1° (lettera b), del precedente articolo, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneita' ai servizi nelle unita' mobili e territoriali dell'Associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'Associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. L'infermita' che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della C.R.I., non potra' essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovra' rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.