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Regio decreto 484/1936

Art. 5 — Possono concorrere all'arruolamento nel personale dell'Associazione, direttivo e di assistenza, del ruolo nor…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/5parte di Regio decreto 484/1936
Art. 5. Possono concorrere all'arruolamento nel personale dell'Associazione, direttivo e di assistenza, del ruolo normale (servizi del tempo di pace e di guerra): a) i cittadini esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto, cioe' non soggetti a chiamata alle armi avendo superato il 55° anno di eta', che non abbiano compiuto il 60° anno per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) ed il 65° per il personale direttivo (ufficiali). Previa autorizzazione del Ministero della guerra e limitatamente al numero fissato da detto Ministero, secondo il bisogno, possono reclutarsi nel ruolo normale anche cittadini aventi obblighi militari, che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di eta' o un'eta' superiore; b) i cittadini riformati, riconosciuti da visita medica idonei ai servizi, della C.R.I., dal 20° anno di eta' in poi, ma non oltre il 60° anno per il personale di assistenza ed il 65° per il personale direttivo. Possono concorrere all'arruolamento nel personale dell'Associazione, direttivo e di assistenza, del ruolo speciale (servizi del tempo di pace) i cittadini aventi obblighi di servizio militare, dal 18° anno di eta' fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di eta' o per riforma. Se essi rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato, potranno conseguire la nomina al corrispondente grado nel personale della C.R.I. conservando la propria anzianita', subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 19 e 33 del presente decreto e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 13 e seguenti.

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