Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 484/1936Art. 48
Regio decreto 484/1936

Art. 48 — Gli appartenenti al personale della C

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/48parte di Regio decreto 484/1936
Art. 48. Gli appartenenti al personale della C. R. I. perdono il grado per una delle cause seguenti: 1° dimissioni volontarie, secondo il disposto dell'art. 34 del presente decreto; 2° dimissioni (personale direttivo) o proscioglimento dalla ferma (personale d'assistenza) d'autorita': a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile; b) per irreperibilita' accertata; c) per posizione sociale incompatibile con il decoro del grado; d) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio in tempo di pace per servizio di prima nomina; e) per incapacita' alle funzioni del proprio grado, che dovra' risultare da motivati rapporti dei comandanti delle unita', muniti degli espliciti pareri di tutte le superiori autorita' gerarchiche, e dal giudizio della Commissione centrale del personale, di cui all'art. 25, in conformita' al disposto dell'art. 41; f) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che avra' altrimenti diritto ad una visita collegiale d'appello presso la Commissione superiore medica di controllo del Comitato centrale, la cui decisione sara' definitiva. Alla riforma del personale si potra' pero' far luogo soltanto quando l'iscritto sia stato riconosciuto non idoneo neppure ai servizi territoriali (art. 41). Sulla riforma dovra' pronunciarsi sempre una Commissione superiore medica di controllo; 3° perdita della cittadinanza; 4° cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere del Consiglio o della Commissione di disciplina; 5° cancellazione dai ruoli che consegue di diritto: A) Per gli appartenenti al personale direttivo, per condanna: a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare; b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie prevedute dal 1° comma dell'art. 19 del Codice penale comune (tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del Codice stesso), ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, prevedute dall'art. 215 del detto codice; c) per i delitti non colposi contro la personalita' dello Stato (capo I e II, titolo I, libro II, del Codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli dal 476 al 493. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal Codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma. B) Per il personale di assistenza, per condanna: a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare; b) ad una pena restrittiva della liberta' personale per un tempo maggiore di cinque anni; c) a qualunque pena prevista dal Codice penale comune: libro II, titolo I (capo I, esclusi gli articoli 273 e 274 - capo II -capo IV - articoli da 301 a 307 del capo V); titolo II (articoli 314, 315, 316 e 334 del capo I - articoli 349 e 351 del capo II); titolo III (articoli 368 e da 371 a 377 del capo I); titolo V (articoli da 416 a 419); titolo VI (capo I - articoli 438, 439, 440, 442, 445, 446, 447 del capo II); titolo VII (capo I - articoli da 467 a 471 del capo II - capo III, esclusi gli articoli 480, 481, 484); titolo IX (articoli 519, 520, 521 del capo I - articoli dal 530 al 537 del capo II); titolo XI (articolo 564 del capo II); titolo XIII (articoli 624, 625 e da 628 a 634 del capo I - articoli 640, 645, 646, 648, del capo II) e dagli articoli 860 e 861 del Codice di commercio; d) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo sara' effettuata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione fattagli dal presidente generale dell'Associazione. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione sara' adottata con provvedimento del presidente generale dell'Associazione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗

← Art. 47 Art. 49 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.