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Regio decreto 484/1936

Art. 47 — I Comitati centri di mobilitazione rimetteranno, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al Comitato centrale l'…

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Art. 47. I Comitati centri di mobilitazione rimetteranno, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al Comitato centrale l'elenco del personale arruolato, inscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale. Allorquando eseguiranno promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne dovranno dare subito partecipazione al Comitato centrale, per le opportune annotazioni.

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