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Regio decreto 484/1936

Art. 42 — Gli appartenenti al personale dell'Associazione, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamen…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/42parte di Regio decreto 484/1936
Art. 42. Gli appartenenti al personale dell'Associazione, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dalle chiamate alle armi del Regio esercito o fossero dispensati in seguito dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianita', nel ruolo degli indisponibili, a cura del Comitato centrale per gli ufficiali, e del Comitato centro di mobilitazione per la truppa. Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari, che, a causa della loro professione od impiego civile, non abbiano potuto o non potranno prestare alcun servizio durante campagne di guerra. Contro il merito del provvedimento non e' ammesso ricorso.

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