Regio decreto 484/1936
Art. 41 — Il personale direttivo (ufficiali), che non sia piu' riconosciuto idoneo al servizio delle unita' mobili, ver…
Art. 41. Il personale direttivo (ufficiali), che non sia piu' riconosciuto idoneo al servizio delle unita' mobili, verra' trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianita', e verra' impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di eta' stabilito dall'articolo precedente, purche' conservi la idoneita' richiesta per tali servizi. La non idoneita' dovra' risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei Comandanti e degli ispettori delle unita', muniti del parere del presidente del Comitato. La non idoneita' per ragioni fisiche, dovra' essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico. Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'eta', pronunziera' il parere la Commissione centrale del personale di cui all'art. 25. Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali, sia per motivi fisici, sia per inidoneita' agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente art. 48. La decisione definitiva, per i passaggi e le cancellazioni su accennate, spetta al presidente generale. Contro il merito di tali provvedimenti non e' ammesso ricorso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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