Regio decreto 484/1936
Art. 37 — Il personale della Croce Rossa italiana, di cui all'art
Art. 37. Il personale della Croce Rossa italiana, di cui all'art. 5 del presente decreto, a norma dell'art. 17 del decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, chiamato comunque in servizio in tempo di pace, verra' assicurato a cura dell'Associazione con forme idonee di previdenza per gli infortuni e malattie contratte in servizio e per cause di servizio; quindi tale servizio non potra' essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. Il servizio, invece, prestato dal detto personale in caso di guerra, al seguito delle Forze armate dello Stato, e' considerato ad ogni effetto di pensione come reso allo Stato. Parimenti e' considerato utile il servizio stesso agli effetti della determinazione dello stipendio, in conformita' a quanto dispongono l'art. 52 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni. Le ferite e le infermita' che, in caso di guerra, siano contratte in servizio dagli inscritti al personale delle Croce Rossa, conferiranno il diritto a pensione a senso della legge 23 giugno 1912, n. 667, e modificazioni successive.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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