Regio decreto 484/1936
Art. 36 — In base al disposto dell'art
Art. 36. In base al disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, gli impiegati civili dello Stato inscritti nel ruoli del personale della Croce Rossa, nonche' i maestri elementari ed i professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, se prestano servizio con consenso della propria Amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo e se sempre col consenso della propria Amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessita', usufruiranno del medesimo trattamento prescritto dall'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i richiamati alle armi per servizio temporaneo. In relazione al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge n. 84, sopra citato, ed in base a quanto stabilisce l'art. 14 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, al personale della C.R.I. chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita' pubblica e per istruzioni, gli enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligati a conservare nonche' ad applicare ad esso le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, circa la corresponsione di indennita' mensili, in luogo dell'ordinaria retribuzione. Le chiamate dovranno effettuarsi mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati alle amministrazioni suddette.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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