Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 484/1936Art. 27
Regio decreto 484/1936

Art. 27 — Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sara' limitato ai posti che si rende…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/27parte di Regio decreto 484/1936
Art. 27. Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sara' limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico per il ruolo normale mobile da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del Ministero della guerra, su relazione del presidente generale dell'Associazione alle autorita' tutorie. Gli altri ruoli non hanno limitazioni organiche. Coloro che abbiano ricevuto il decreto Reale o il brevetto di nomina debbono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la Presidenza generale per gli ufficiali, presso i Comitati centri di mobilitazione per i sottufficiali e truppa. L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti coloro che siano stati ammessi a far parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) decorre dalla data del decreto Reale e del brevetto di nomina. Gli arruolandi, pero', assumono l'obbligo di essere a disposizione della C.R.I. fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi quindi non potranno rifiutare di ritirare il Reale decreto o il brevetto e di firmare il relativo modulo di ricevuta, rimanendo, per l'obbligo gia' assunto, eventualmente soggetti alle disposizioni del presente decreto anche se non abbiano ritirato i documenti suddetti. Quanto sopra ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.