Regio decreto 484/1936
Art. 26 — Il personale di assistenza e' nominato, a norma dell'art
Art. 26. Il personale di assistenza e' nominato, a norma dell'art. 9, dai presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, per delegazione affidata loro dal presidente generale. Nella trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi dovranno sempre attenersi alle disposizioni del presente decreto della cui osservanza e' disciplinarmente responsabile l'ufficiale od il funzionario preposto all'ufficio personale e mobilitazione dei Comitati, secondo quanto e' stabilito dall'art. 7 dello statuto dell'Associazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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