Regio decreto 484/1936
Art. 238 — Al personale militare dell'Associazione, quando viene collocato in congedo durante il tempo di pace per ultim…
Art. 238. Al personale militare dell'Associazione, quando viene collocato in congedo durante il tempo di pace per ultimato servizio e negli altri casi previsti dal presente decreto, viene corrisposta dalla Presidenza generale un'indennita' di congedamento nella seguente misura: a) agli ufficiali ed ai marescialli; mezzo mese di stipendio per ogni anno di servizio continuativo; b) ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi, due giornate di paga per ogni anno di servizio continuativo. La frazione di un anno, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata per un anno intero. Agli effetti del presente articolo, sono equiparate a stipendio e paga e dovranno computarsi tutte le indennita' continuative e di ammontare determinato, di cui e' provvisto il personale. La concessione dell'indennita' di cui sopra non e' applicabile al personale congedato per gravi mancanze disciplinari, ne' l'indennita' stessa e' cumulabile con altri trattamenti, salvo quelli di infortunio e di malattia. In tempo di guerra, al personale militare congedato si applicano le disposizioni speciali, che saranno emanate per i militari del Regio esercito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.