Regio decreto 484/1936
Art. 237 — In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano contr…
Art. 237. In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano contratto infermita' da cui sia derivata menomazione fisica, od alle loro famiglie, quando da tale infermita' sia derivata la morte, si applicano le stesse norme stabilite per i militari del Regio esercito (art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni), analogamente a quanto e' disposto dall'art. 231 per le ferite o lesioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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