Regio decreto 484/1936
Art. 226 — In caso d'infortunio l'ente da cui dipende il personale infortunato dovra' farne immediata denuncia al Comita…
Art. 226. In caso d'infortunio l'ente da cui dipende il personale infortunato dovra' farne immediata denuncia al Comitato provinciale nel cui territorio si trova l'ente suddetto. Il detto Comitato a sua volta trasmettera' la denuncia sollecitamente all'ufficio dell'istituto assicuratore del proprio territorio ed informera' contemporaneamente dell'infortunio il Comitato centro di mobilitazione dal quale dipende l'infortunato. Se il personale infortunato e' alle immediate dipendenze di un Comitato provinciale, questo provvedera' a dare direttamente denuncia dell'avvenuto infortunio al suddetto ufficio competente ed al Comitato centro di mobilitazione. In ogni caso il Comitato provinciale dovra' anche immediatamente informare il Comitato centrale dell'infortunio verificatosi. La denunzia dovra' essere compilata mediante una narrazione chiara e circostanziata del modo in cui e' avvenuto l'infortunio, delle cause che lo hanno prodotto e delle sue immediate conseguenze, indicando altresi' il grado dell'infortunato e la retribuzione giornaliera a lui corrisposta. Detta comunicazione deve essere fatta con tutta coscienza ed in conformita' al vero e percio' chi la sottoscrive ne assume la piena responsabilita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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