Regio decreto 484/1936
Art. 225 — Ai fini dell'assicurazione di cui al precedente articolo, le variazioni riguardanti il personale militare (as…
Art. 225. Ai fini dell'assicurazione di cui al precedente articolo, le variazioni riguardanti il personale militare (assunzioni, congedamenti, promozioni, ecc.) debbono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio personale del Comitato centrale. In tali comunicazioni si deve sempre indicare il grado, il nome e cognome, la paternita', il luogo e la data di nascita del militare nonche' la data cui si riferisce la variazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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