Regio decreto 484/1936
Art. 194 — Per punto di partenza o di arrivo in una citta', si intende: a) la stazione ferroviaria se e' in citta' o dis…
Art. 194. Per punto di partenza o di arrivo in una citta', si intende: a) la stazione ferroviaria se e' in citta' o disti meno di un chilometro dall'ex cinta daziaria di essa; b) la sede del municipio, ovvero la localita' di partenza dei mezzi ordinari di trasporto adibiti a periodici e pubblici servizi nel caso in cui non esista stazione ferroviaria oppure questa disti piu' di un chilometro dall'ex cinta daziaria della citta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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