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Regio decreto 484/1936

Art. 193 — Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo si calcolano: a) per i viaggi in ferrovia, in base al pr…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/193parte di Regio decreto 484/1936
Art. 193. Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo si calcolano: a) per i viaggi in ferrovia, in base al prontuario delle distanze; b) per i viaggi sul mare e sui laghi, in base agli itinerari delle Societa' di Navigazione; c) per i viaggi per la via ordinaria, nelle grandi distanze, in base alla carta itineraria del Regno; per i tratti fra i comuni, in base all'apposito prontuario delle distanze.

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