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Regio decreto 484/1936

Art. 182 — I sergenti maggiore, sergenti, caporali maggiori, caporali e militi ammogliati o vedovi con prole minorenne o…

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Art. 182. I sergenti maggiore, sergenti, caporali maggiori, caporali e militi ammogliati o vedovi con prole minorenne o, anche se celibi, con prole minorenne naturale legalmente riconosciuta, ricevono una indennita' mensile (aggiunta di famiglia) di L, 50, piu' una quota complementare di L. 10 per ogni figlio minorenne fino a tre, e di L. 20 per ogni figlio minorenne oltre i tre. Il pagamento di tale indennita' viene effettuato con le stesse norme della paga. Nei casi in cui la paga e' ridotta, l'aggiunta di famiglia si corrisponde per intero. Per l'attribuzione dell'aggiunta di famiglia e delle quote complementari per i figli, si osservano le norme vigenti in materia per i militari del Regio esercito. Premio di anzianita',

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