Regio decreto 484/1936
Art. 181 — Il soprassoldo speciale e' dovuto ai presenti in servizio nel giorno della ricorrenza
Art. 181. Il soprassoldo speciale e' dovuto ai presenti in servizio nel giorno della ricorrenza. Detto soprassoldo non spetta ai puniti di prigione di rigore, di sala di punizione di rigore, o in attesa di giudizio. Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennita', e' dovuto un solo soprassoldo. Aggiunta di famiglia.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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