Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 484/1936Art. 146
Regio decreto 484/1936

Art. 146 — L'aggiunta di famiglia e' dovuta soltanto agli ufficiali dal grado gerarchico 8° all'11° (maggiore, capitano,…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/146parte di Regio decreto 484/1936
Art. 146. L'aggiunta di famiglia e' dovuta soltanto agli ufficiali dal grado gerarchico 8° all'11° (maggiore, capitano, tenente. sottotenente), ammogliati o vedovi con prole minorenne o, anche se celibi, con prole minorenne naturale legalmente riconosciuta. La misura dell'aggiunta di famiglia e' di L. 150 mensili lorde per qualsiasi grado, oltre una quota complementare di L. 30 mensili lorde per ogni figlio minorenne (di eta' inferiore ai 21 anni), fino al massimo di tre. Per ogni figlio minorenne in piu' dei tre, la quota complementare e' dovuta in misura doppia a quella suindicata.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗

← Art. 145 Art. 147 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.