Regio decreto 484/1936
Art. 145 — Gli ufficiali dell'Associazione non provvisti di alloggio gratuito da parte dell'Amministrazione, ricevono l'…
Art. 145. Gli ufficiali dell'Associazione non provvisti di alloggio gratuito da parte dell'Amministrazione, ricevono l'indennita' militare nella seguente misura annua: Lordo al 30-11-30 - Maggiore generale . . . . . . . L. 6.200 Colonnello . . . . . . . . . . » 5.700 Ten. colonnello . . . . . . . . » 5.200 Maggiore (o primo capitano) . . » 4.700 Capitano . . . . . . . . . . . » 3.700 Tenente . . . . . . . . . . . . » 2.600 Sottotenente . . . . . . . . . » 2.400 Gli ufficiali provvisti di alloggio gratuito dall'Amministrazione, anche quando per disposizioni regolamentari o per riconosciuta necessita' di servizio siano obbligati ad alloggiare in una unita' dell'Associazione, ricevono l'indennita' militare nella misura annua appresso indicata: Lordo al 30-11-30 - Maggiore generale . . . . . . . L. 5.465 Colonnello . . . . . . . . . . » 5.035 Ten. colonnello . . . . . . . . » 4.575 Maggiore (o primo capitano) . . » 4.140 Capitano . . . . . . . . . . . » 3.255 Tenente . . . . . . . . . . . . » 2.290 Sottotenente . . . . . . . . . » 2.110 Per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura gratuito non di servizio la riduzione dell'indennita' militare e' stabilita nella seguente misura: Lordo al 30-11-30 - Maggiore generale . . . . . . . L. 1.470 Colonnello . . . . . . . . . . » 1.330 Ten. colonnello . . . . . . . . » 1.250 Maggiore (o primo capitano) . . » 1.120 Capitano . . . . . . . . . . . » 890 Tenente . . . . . . . . . . . . » 620 Sottotenente . . . . . . . . . » 580 Nei casi in cui lo stipendio e' sospeso o ridotto, anche l'indennita' militare e' sospesa o ridotta nelle stesse proporzioni dello stipendio. Agli ufficiali, che per qualsiasi ragione siano comandati in servizio all'estero, e' dovuta l'indennita' militare sopra indicata, a seconda dei casi. L'indennita' militare e' regolata, per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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