Regio decreto 484/1936
Art. 141 — Lo stipendio cessa dal giorno in cui l'ufficiale, collocato in congedo temporaneo o definitivo, e' posto in l…
Art. 141. Lo stipendio cessa dal giorno in cui l'ufficiale, collocato in congedo temporaneo o definitivo, e' posto in liberta'. Cessa anche dal giorno in cui l'ufficiale e' collocato in posizione di riforma o viene dimesso o comunque cancellato dai ruoli. In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso. Qualora il decesso dell'ufficiale avvenga il giorno 27 o dopo, non si promuovono azioni di ricupero per le giornate pagate in piu' fino al termine del mese.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.