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Regio decreto 484/1936

Art. 141 — Lo stipendio cessa dal giorno in cui l'ufficiale, collocato in congedo temporaneo o definitivo, e' posto in l…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/141parte di Regio decreto 484/1936
Art. 141. Lo stipendio cessa dal giorno in cui l'ufficiale, collocato in congedo temporaneo o definitivo, e' posto in liberta'. Cessa anche dal giorno in cui l'ufficiale e' collocato in posizione di riforma o viene dimesso o comunque cancellato dai ruoli. In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso. Qualora il decesso dell'ufficiale avvenga il giorno 27 o dopo, non si promuovono azioni di ricupero per le giornate pagate in piu' fino al termine del mese.

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